Quote ereditarie nella successione testamentaria e quota disponibile
Se il defunto lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio. L’altra metà rappresenta la quota disponibile (art. 537 cod. civ.).
Se lascia più figli, a loro sono riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali. La quota disponibile è pertanto pari ad un terzo (art. 537 cod. civ.).
Se vi è solo il coniuge, a questi è riservata la metà del patrimonio (art. 540 cod. civ.). Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso dei mobili che la arredano, sempre che siano di proprietà del defunto o comuni.
Se sopravvivono coniuge e figli, bisogna distinguere in base al numero della prole (art. 542 cod. civ.):
- se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo va al coniuge. Residua un terzo di disponibile.
- se i figli sono più di uno, a questi e riservata la metà del patrimonio (da dividere in parti uguali), mentre al coniuge un quarto. La disponibile in questo caso è pari ad un quarto.
Se sopravvivono coniuge e ascendenti (genitori o nonni), al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (544 cod. civ.). Residua un quarto di quota disponibile.
Se vi sono solo ascendenti, a loro è riservato un terzo del patrimonio (538 cod. civ.). La quota disponibile sarà pertanto peri a due terzi.
In caso di assenza di legittimari (figli, coniuge o ascendenti) si può liberamente disporre per testamento. La quota disponibile sarà pertanto pari all'intera eredità.