Quote ereditarie nella successione legittima
Nella successione legittima, e pertanto in assenza di testamento, le quote che spettano a ciascun erede sono disicplinate dalla legge, in particolare dagli artt. 565-586 del codice civile.
La legge prevede che in presenza di discendenti (figli e nipoli) e del coniuge siano questi ultimi a beneficiare dell'intera eredità, eventualmente con la partecipazione degli ascendenti (genitori e nonni) e dei fratelli. In mancanza di questi, erediteranno gli altri parenti sino al sesto grado.
Vediamo con degli schemi le singole ipotesi di successione legittima:
- SUCCESSIONE DEI SOLI FIGLI
La presenza di figli esclude la successione degli altri parenti, ad eccezione del coniuge. Pertanto, se vi sono figli e manca il coniuge (art. 566 c.c.), i primi hanno diritto a tutto il patrimonio ereditario, da dividersi fra loro in parti uguali
- SUCCESSIONE DEI FIGLI E DEL CONIUGE
Se sopravvivono sia i figli che il coniuge bisogna distinguere due ipotesi (art. 581 c.c.):
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se il figlio è uno solo, metà dell'eredità spetta a lui e metà al coniuge
- se i figli sono più di uno, a questi vanno i due terzi (da dividersi in parti uguali) e il residuo terzo va al coniuge
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se il figlio è uno solo, metà dell'eredità spetta a lui e metà al coniuge
- SUCCESSIONE DEL CONIUGE, DEGLI ASCENDENTI (GENITORI O NONNI) E DEI FRATELLI
Se sopravvive solo il coniuge (art. 583 c.c.) a lui spetta l'intera eredità
Se concorrono coniuge, ascendenti e/o fratelli (art. 582 c.c.), al coniuge spettano i due terzi della eredità e ai genitori e fratelli complessivamente un terzo (ma al genitore, o ai genitori complessivamente, deve riservarsi almeno 1/4 dell'eredità)
Se vi sono solo i genitori, spetta loro tutta l’eredità (art. 569 c.c.)
Se vi sono solo fratelli e sorelle, l’eredità si divide fra loro in parti uguali (art. 570 c.c.)