Donazione
La donazione è il contratto col quale una parte, per spirito di liberalità, ne arricchisce un'altra disponendo a favore di questa di un diritto o assumendo verso questa una obbligazione.
Gli elementi della donazione sono quindi:
- lo spirito di liberalità (c.d. animus donandi): esso costituisce la causa di tutti i negozi liberali e non va confuso con i motivi individuali e contingenti, che spingono il donante alla liberalità;
- l'arricchimento, ossia l'incremento del patrimonio del donatario con correlativo depauperamento del donante.
La forma dell'atto pubblico non è necessaria quando si effettua una donazione di modico valore. In questi casi è sufficiente la semplice consegna del bene.
La donazione si può impugnare per errore sul motivo della donazione stessa, ma soltanto se il motivo risulti sull'atto e sia stato l'unico che ha determinato il donante a compiere la liberalità (art. 787 c.c.).
Dopo che è stata accettata, la donazione può essere revocata soltanto per due gravi motivi (art. 800 c.c.):
- per ingratitudine, quando il donante subisca ingiuria, tentato omicidio, calunnia o altri atti offensivi da parte del donatario (in questo caso, il donante ha tempo un anno dal giorno in cui scopre l'ingratitudine per revocare la donazione);
- nel caso di sopravvenienza di un figlio del donante o nel caso in cui questi ignorasse l'esistenza di un figlio (si ha tempo 5 anni dal giorno della nascita o dal giorno in cui si è scoperto di avere un figlio per revocare la liberalità).